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Caccia in deroga allo Storno: obbligatorio comunicare il numero dei capi abbattuti entro il 10 novembre

Il Settore Risorse Faunistiche della Provincia di Siena ricorda che, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 586 del 14 luglio 2014 icacciatori dovranno provvedere a comunicare alla provincia di residenza il numero dei capi di storno abbattuti in deroga entro il termine ultimo del 10 novembre 2014.

 

Si ricorda inoltre che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) è consentito fino al 14 dicembre 2014 e che deve essere effettuato con le seguenti modalità: solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.

 

Il prelievo da appostamento dello storno è consentito ai soli cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo (prima giornata utile di caccia – 14 dicembre 2014) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici.

 

Tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale che dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza al termine della stagione venatoria; al fine di monitorare l’andamento del prelievo il numero dei capi abbattuti dovrà essere comunicato entro il 10 novembre al servizio Risorse Faunistiche della Provincia di Siena, telefonicamente (0577-241418) o via fax (0577-45358).

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