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Tari, il Comune riduce del 30% la parte variabile per famiglie e attività economiche

Il Comune di Siena ha deciso di estendere ulteriormente le agevolazioni per la Tari, già introdotte nell’anno in corso, per fronteggiare l’emergenza relativa all’epidemia da Covid-19 sia per le attività economiche sia per le famiglie. Lo stabilisce una delibera approvata nella seduta odierna del Consiglio comunale con cui è stata confermata l’agevolazione introdotta per l’anno 2020 che ha trovato applicazione in sede di emissione delle bollette di acconto. Come ha ricordato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi: <<Lo scorso maggio il Consiglio aveva già previsto, con un apposito atto, una riduzione del 50% della parte variabile del tributo sui rifiuti per la maggior parte delle utenze non domestiche. Adesso, in occasione del saldo Tari, a seguito dei provvedimenti di riequilibrio e variazione di bilancio operati dall’Amministrazione, per aiutare ancora di più l’economia della collettività senese che, come in tutto il resto del mondo, ha subito e sta subendo pesanti ripercussioni conseguenti alla pandemia ancora in essere,  si è proceduto per quelle stesse categorie a un’ulteriore riduzione del 30% della parte variabile. La stessa riduzione sarà applicata alle utenze domestiche>>. Gli interventi tengono quindi conto degli effetti generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere il contagio da Coronavirus oltreché degli effetti di riduzione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche e, in misura più limitata, di quelle domestiche.

Le nuove riduzioni comportano una minore entrata nelle casse comunali pari a 900mila euro.

Successivamente il Consiglio ha anche approvato la modifica del Regolamento per la tassa sui rifiuti, in cui sono state inserite le agevolazioni destinate ad aziende e famiglie. Tra le altre novità all’articolo 34 è stata equilibrata la parte riguardante l’infedele dichiarazione per cui si applicherà <<la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro>>. Precedentemente il minimo era stabilito in 100 euro e la sanzione non era calcolata in base al tributo non versato fino a un massimo di 500 euro.

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