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La Corte di Appello dà ragione alla Chiocciola sulla questione dei confini con la Tartuca

La Corte di Appello di Firenze ha accolto l’appello della Contrada della Chiocciola, proposto, con l’assistenza degli Avvocati Vittorio Chierroni e Silvia Santinelli dello Studio Legale Lessona di Firenze, nella causa civile contro la Contrada della Tartuca per l’ormai nota disputa sui confini, ribadendo l’inderogabilità del Bando di Violante di Baviera e riconoscendo le ragioni della Chiocciola.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza del 13 gennaio 2022, depositata il 16 febbraio 2022, resa sulla controversia relativa alla collocazione del confine tra la Contrada della Chiocciola e la Contrada della Tartuca nella zona della Piazzetta di Sant’Ansano e della parte finale di via Tommaso Pendola, “accerta e dichiara che il confine tra la Contrada della Chiocciola e la Contrada della Tartuca è da individuarsi su Via Tommaso Pendola all’altezza del civico n. 62” e “condanna la Contrada della Tartuca alla immediata rimozione delle mattonelle recanti il proprio simbolo apposte all’interno del territorio della Contrada della Chiocciola”.

La Corte ha, quindi, riconosciuto la fondatezza di quanto sostenuto dalla Contrada della Chiocciola in osservanza delle disposizioni del Bando di Violante di Baviera del 1729 e cioè che la Piazzetta di S. Ansano e la parte finale di via Tommaso Pendola fanno parte del territorio chiocciolino.

La Corte di Appello è giunta alle proprie conclusioni affermando, in primo luogo, la perdurante validità ed efficacia del Bando di Violante di Baviera, di cui viene riconosciuta la dignità di fonte del diritto. In secondo luogo ha dichiarato che il Bando, non essendo volto a disciplinare rapporti tra privati bensì finalizzato a preservare l’ordine e la sicurezza pubblica, e quindi a tutelare interessi di carattere generale, “non può considerarsi derogabile dai privati stessi stante l’indisponibilità dell’interesse, di carattere generale, che esso era (ed è) diretto a tutelare. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è da escludere che le previsioni del Bando possano essere modificate a seguito di intese raggiunte dalle Contrade e, quindi, che queste possano procedere a mutare i loro confini in deroga a quanto nello stesso stabilito. (…) È pertanto da escludere che il presunto accordo intervenuto, nel 1987, tra i Priori delle due Contrade fosse idoneo ad integrare una modifica del Bando per quanto concerne i confini in esso previsti”.

Con la decisione della Corte di Firenze cade rovinosamente anche la tesi, sostenuta in appello dalla Contrada della Tartuca, secondo la quale i confini stabiliti dal Bando di Violante di Baviera “sono stati superati dall’evoluzione edilizia, sicché le regole del Bando non sono più valide”: questo perché, secondo la Contrada della Tartuca, le contrade che raggiungono le mura avrebbero “acquisito” le aree territoriali costruite extra moenia. Affermazioni sorprendenti ed inaccettabili che, travalicando le esigenze di difesa della convenuta, rischiavano di arrecare –ove recepite dal Giudice- un profondo vulnus al mondo delle Contrade come delineato dal Bando di Violante di Baviera, ponendosi in palese contrasto con il bando medesimo, che stabilisce i confini di ciascuna contrada all’interno delle mura cittadine ed esclude quindi che, al di fuori di queste, si possa parlare di confini delle Contrade.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

“La Contrada della Chiocciola – commenta il priore Marco Grandi – esprime piena soddisfazione per il riconoscimento dei propri diritti. Una sentenza esemplare che sancisce il valore secolare del Bando di Violante di Baviera tutelando l’intera collettività senese”.

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