Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato, nella seduta di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, la delibera relativa al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Il documento, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto venti voti favorevoli e dieci astensioni da parte dei trenta consiglieri presenti.
Il Comune di Siena ha ravvisato la necessità, come si legge nelle premesse dell’atto, “la necessità, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina sul Canone Unico patrimoniale, di aggiornare, integrare e rendere maggiormente omogeneo, fruibile e adeguato alle esigenze dell’ente e degli utenti il regolamento, anche alla luce delle richieste di maggiore sinergia pervenute dai vari servizi, al fine di integrare al massimo di diversi procedimenti coinvolti; avere una versione del Regolamento maggiormente esaustivo, che raggruppi le diverse discipline che il Canone Unico ha raggruppato almeno da un punto di vista patrimoniale, evitando reiterazioni e refusi”. Fra gli altri aspetti, il documento specifica in particolare che si ritiene necessario “inserire all’interno di tale Regolamento anche la disciplina dei passi carrabili, specifica e peculiare ‘occupazione’ di suolo pubblico”.
Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Inoltre il regolamento disciplina il servizio delle pubbliche affissioni.
“Le occupazioni di suolo pubblico – si legge nel testo – e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti o annuali e temporanee o giornaliere, ferme restando diverse disposizioni di legge nazionale o regionale: sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno; le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell’ambito dell’attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione e superiore a trecentosessantacinque giorni; le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a novanta giorni, sono considerate annuali; le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo articolo 16 comma I, per le quali è stata comunicata una durata superiore a novanta giorni, sono considerate annuali. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione ai fini del calcolo della tariffa è stabilita in giorni trenta. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell’attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa I”autorizzazione di esposi pubblicitaria”.